CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VII
Art. 1669
Rovina e difetti di cose immobili.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1669