CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VII

Art. 1667

Difformità e vizi dell'opera.

In vigore dal 19 apr 1942
L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purchè, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purchè le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1667

In sintesi

L'appaltatore deve garantire che l'opera realizzata non presenti difetti o difformità rispetto a quanto stabilito. La garanzia non si applica se il committente ha accettato l'opera conoscendo già i difetti o se questi erano facilmente riconoscibili, a meno che l'appaltatore non li abbia taciuti in mala fede. Per non perdere la garanzia, il committente ha l'obbligo di denunciare i vizi entro sessanta giorni da quando li ha scoperti, a meno che l'appaltatore non li abbia riconosciuti o nascosti. Infine, l'eventuale azione legale deve essere avviata entro due anni dalla consegna dell'opera, fermo restando che il committente può sempre opporre la garanzia se citato in giudizio per il pagamento purché abbia rispettato i termini.

Perché esiste questa norma

Questa norma tutela il committente garantendogli la corretta esecuzione dell'opera e definisce i tempi e le condizioni entro cui far valere eventuali difetti o vizi nei confronti dell'appaltatore.

A chi si applica

Si applica all'appaltatore, che è obbligato alla garanzia, e al committente, che fa realizzare l'opera e ha l'onere di verificare e denunciare eventuali difetti.

Esempio pratico

Una persona commissiona a un'impresa la costruzione di una recinzione e la paga alla consegna. Dopo alcuni mesi scopre un difetto strutturale nascosto e lo denuncia all'impresa entro 60 giorni dalla scoperta per richiederne la garanzia prima che scadano due anni dalla consegna.

Adempimenti e conseguenze

L'appaltatore è tenuto a garantire l'opera per difformità e vizi. Il committente deve denunziare i vizi entro 60 giorni dalla scoperta a pena di decadenza dal diritto alla garanzia, e deve esercitare l'azione entro il termine di prescrizione di due anni dalla consegna dell'opera.

Domande frequenti

Entro quanto tempo bisogna denunciare i vizi dell'opera?Il committente deve denunciare le difformità o i vizi all'appaltatore entro sessanta giorni dalla scoperta, a pena di decadenza. La denuncia non serve se l'appaltatore li ha riconosciuti o occultati.
Quando non è dovuta la garanzia da parte dell'appaltatore?La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e i difetti erano da lui conosciuti o riconoscibili. Tuttavia, la garanzia rimane valida se l'appaltatore ha taciuto tali vizi in mala fede.
Entro quanto tempo si prescrive l'azione legale contro l'appaltatore?L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni a partire dal giorno della consegna dell'opera.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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