Art. 1667
Difformità e vizi dell'opera.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1667
Difformità e vizi dell'opera.
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L'appaltatore deve garantire che l'opera realizzata non presenti difetti o difformità rispetto a quanto stabilito. La garanzia non si applica se il committente ha accettato l'opera conoscendo già i difetti o se questi erano facilmente riconoscibili, a meno che l'appaltatore non li abbia taciuti in mala fede. Per non perdere la garanzia, il committente ha l'obbligo di denunciare i vizi entro sessanta giorni da quando li ha scoperti, a meno che l'appaltatore non li abbia riconosciuti o nascosti. Infine, l'eventuale azione legale deve essere avviata entro due anni dalla consegna dell'opera, fermo restando che il committente può sempre opporre la garanzia se citato in giudizio per il pagamento purché abbia rispettato i termini.
Questa norma tutela il committente garantendogli la corretta esecuzione dell'opera e definisce i tempi e le condizioni entro cui far valere eventuali difetti o vizi nei confronti dell'appaltatore.
Si applica all'appaltatore, che è obbligato alla garanzia, e al committente, che fa realizzare l'opera e ha l'onere di verificare e denunciare eventuali difetti.
Una persona commissiona a un'impresa la costruzione di una recinzione e la paga alla consegna. Dopo alcuni mesi scopre un difetto strutturale nascosto e lo denuncia all'impresa entro 60 giorni dalla scoperta per richiederne la garanzia prima che scadano due anni dalla consegna.
L'appaltatore è tenuto a garantire l'opera per difformità e vizi. Il committente deve denunziare i vizi entro 60 giorni dalla scoperta a pena di decadenza dal diritto alla garanzia, e deve esercitare l'azione entro il termine di prescrizione di due anni dalla consegna dell'opera.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.