Art. 1662
Verifica nel corso di esecuzione dell'opera.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1662
Verifica nel corso di esecuzione dell'opera.
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Il committente ha il diritto di verificare lo stato dei lavori durante il loro svolgimento, sostenendone le relative spese. Se rileva che l'esecuzione non rispetta il contratto o la regola d'arte, può assegnare all'appaltatore un termine congruo per adeguarsi. Se l'appaltatore non si adegua entro questo termine, il contratto si risolve automaticamente. In ogni caso, resta salvo il diritto del committente di richiedere il risarcimento del danno subito.
La norma tutela il committente consentendogli di monitorare i lavori durante l'esecuzione e di intervenire tempestivamente se l'opera non viene svolta a regola d'arte o secondo gli accordi.
La norma si applica al committente e all'appaltatore nell'ambito dell'esecuzione di un contratto d'appalto.
Un committente incarica un'impresa di ristrutturare il proprio appartamento e, durante un sopralluogo a sue spese, nota che le tubature non vengono posate secondo le condizioni pattuite nel contratto. Il committente fissa quindi un termine di quindici giorni affinché l'impresa corregga l'intervento secondo la regola d'arte. Se l'impresa lascia scadere il termine senza intervenire, il contratto si scioglie e il committente può richiedere i danni.
L'appaltatore ha l'obbligo di conformarsi alle condizioni stabilite e a regola d'arte entro il termine assegnato; in caso contrario, la conseguenza è la risoluzione del contratto e l'obbligo di risarcire il danno al committente.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.