CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VII

Art. 1661

Variazioni ordinate dal committente.

In vigore dal 19 apr 1942
Il committente può apportare variazioni al progetto, purchè il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente. La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1661

In sintesi

Il committente ha la facoltà di ordinare variazioni al progetto concordato, ma il loro valore economico non può superare un sesto del prezzo complessivo pattuito. A fronte di queste modifiche, l'appaltatore ha diritto a ricevere un compenso aggiuntivo per i maggiori lavori svolti, anche se inizialmente era stato fissato un prezzo a corpo o globale. Tuttavia, il committente non può imporre tali variazioni se esse, pur rientrando nel limite economico del sesto, comportano notevoli cambiamenti nella natura dell'opera o alterano sensibilmente i quantitativi previsti per le singole categorie di lavoro contrattuali.

Perché esiste questa norma

La norma consente al committente di modificare il progetto iniziale durante l'esecuzione dell'opera, tutelando al contempo l'appaltatore con un limite economico alle modifiche e il diritto a essere pagato per i lavori in più.

A chi si applica

Si applica ai committenti che ordinano modifiche a un'opera e agli appaltatori incaricati della sua esecuzione.

Esempio pratico

Un committente concorda la costruzione di un immobile per 120.000 euro e, durante i lavori, richiede l'aggiunta di finiture extra per un valore di 10.000 euro. Poiché l'importo della modifica è inferiore a un sesto del totale (ossia 20.000 euro) e non stravolge la natura dell'opera, la variazione è ammessa e l'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti.

Adempimenti e conseguenze

Il committente deve corrispondere il compenso per i maggiori lavori eseguiti; l'obbligo dell'appaltatore di eseguire le variazioni viene meno se queste superano il sesto del prezzo convenuto o se importano notevoli modificazioni alla natura dell'opera o ai quantitativi delle categorie di lavori.

Domande frequenti

Qual è il limite massimo di spesa per le variazioni ordinate dal committente?L'ammontare delle variazioni non può superare il sesto del prezzo complessivo convenuto nel contratto.
L'appaltatore viene pagato per i lavori aggiuntivi se il prezzo iniziale era stabilito globalmente?Sì, l'appaltatore ha comunque diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato a forfait o globalmente.
Il committente può richiedere qualsiasi tipo di modifica purché non superi il sesto del prezzo?No, le variazioni non sono ammesse se comportano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste dal contratto.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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