Art. 1661
Variazioni ordinate dal committente.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1661
Variazioni ordinate dal committente.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Il committente ha la facoltà di ordinare variazioni al progetto concordato, ma il loro valore economico non può superare un sesto del prezzo complessivo pattuito. A fronte di queste modifiche, l'appaltatore ha diritto a ricevere un compenso aggiuntivo per i maggiori lavori svolti, anche se inizialmente era stato fissato un prezzo a corpo o globale. Tuttavia, il committente non può imporre tali variazioni se esse, pur rientrando nel limite economico del sesto, comportano notevoli cambiamenti nella natura dell'opera o alterano sensibilmente i quantitativi previsti per le singole categorie di lavoro contrattuali.
La norma consente al committente di modificare il progetto iniziale durante l'esecuzione dell'opera, tutelando al contempo l'appaltatore con un limite economico alle modifiche e il diritto a essere pagato per i lavori in più.
Si applica ai committenti che ordinano modifiche a un'opera e agli appaltatori incaricati della sua esecuzione.
Un committente concorda la costruzione di un immobile per 120.000 euro e, durante i lavori, richiede l'aggiunta di finiture extra per un valore di 10.000 euro. Poiché l'importo della modifica è inferiore a un sesto del totale (ossia 20.000 euro) e non stravolge la natura dell'opera, la variazione è ammessa e l'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti.
Il committente deve corrispondere il compenso per i maggiori lavori eseguiti; l'obbligo dell'appaltatore di eseguire le variazioni viene meno se queste superano il sesto del prezzo convenuto o se importano notevoli modificazioni alla natura dell'opera o ai quantitativi delle categorie di lavori.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.