CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VII
Art. 1658
Fornitura della materia.
In vigore dal 19 apr 1942
La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1658