CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VII
Art. 1657
Determinazione del corrispettivo.
In vigore dal 19 apr 1942
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo nè hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1657