CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VII

Art. 1657

Determinazione del corrispettivo.

In vigore dal 19 apr 1942
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo nè hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1657

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo