CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VII
Art. 1657
1772 / 3261Determinazione del corrispettivo.
In vigore dal 19 apr 1942
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo nè hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1657