CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VII
Art. 1659
Variazioni concordate del progetto.
In vigore dal 19 apr 1942
L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate.
L'autorizzazione si deve provare per iscritto.
Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1659