CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. III§ 3

Art. 1654

Inderogabilità.

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni che precedono sono inderogabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1654

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo