Art. 1654 · Inderogabilità.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. III§ 3

Art. 1654

1769 / 3261

Inderogabilità.

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni che precedono sono inderogabili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1654