CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VII
Art. 1660
Variazioni necessarie del progetto.
In vigore dal 19 apr 1942
Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.
Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un'equa indennità.
Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1660