CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VII

Art. 1663

Denuncia dei difetti della materia.

In vigore dal 19 apr 1942
L'appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1663

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