CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VII
Art. 1663
1778 / 3261Denuncia dei difetti della materia.
In vigore dal 19 apr 1942
L'appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1663