CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VII
Art. 1661
1776 / 3261Variazioni ordinate dal committente.
In vigore dal 19 apr 1942
Il committente può apportare variazioni al progetto, purchè il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto.
L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.
La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1661