Art. 1662 · Verifica nel corso di esecuzione dell'opera.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VII

Art. 1662

1777 / 3261

Verifica nel corso di esecuzione dell'opera.

In vigore dal 19 apr 1942
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1662