CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VII

Art. 1672

Impossibilità di esecuzione dell'opera.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1672

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