CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VII
Art. 1675
Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore.
In vigore dal 19 apr 1942
Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore, il committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.
Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell'ingegno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1675