CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VII
Art. 1676
Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente.
In vigore dal 19 apr 1942
Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1676