CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VIIISez. II

Art. 1681

Responsabilità del vettore.

In vigore dal 19 apr 1942
Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sè, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore. Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1681

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