CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VIII›Sez. II
Art. 1682
Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi.
In vigore dal 19 apr 1942
Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.
Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1682