CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VIII›Sez. II
Art. 1682
1798 / 3261Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi.
In vigore dal 19 apr 1942
Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.
Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1682