CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VII
Art. 1670
Responsabilità dei subappaltatori.
In vigore dal 19 apr 1942
L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1670