CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VII

Art. 1670

Responsabilità dei subappaltatori.

In vigore dal 19 apr 1942
L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1670

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