CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VIII›Sez. I
Art. 1678
1794 / 3261Nozione.
In vigore dal 19 apr 1942
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1678