Art. 1687 · Riconsegna delle merci.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VIIISez. III

Art. 1687

1803 / 3261

Riconsegna delle merci.

In vigore dal 19 apr 1942
Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi. Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate. Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.
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