CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. II§ 1

Art. 1514

Deposito della cosa venduta.

In vigore dal 31 ott 2021
Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal giudice di pace del luogo in cui la consegna doveva essere fatta. Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
  • Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".
  • Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2025.
  • Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1514

In sintesi

Se chi acquista un bene non si presenta per la consegna, il venditore ha il diritto di metterlo in deposito a spese e per conto del compratore stesso. Il deposito può essere effettuato presso una struttura pubblica autorizzata oppure in un altro luogo idoneo stabilito dal giudice di pace del territorio in cui doveva avvenire la consegna. Una volta eseguito il deposito, il venditore ha l'obbligo di avvisare tempestivamente il compratore.

Perché esiste questa norma

La norma tutela il venditore quando l'acquirente non ritira il bene acquistato, permettendogli di liberarsi materialmente della cosa trasferendo spese e oneri a carico del compratore.

A chi si applica

Si applica al venditore e al compratore nell'ambito di un contratto di compravendita in cui l'acquirente omette di ritirare il bene.

Esempio pratico

Un cliente acquista un macchinario ma non si presenta per il ritiro concordato presso i locali del venditore. Il venditore provvede quindi a depositare il macchinario in una struttura di deposito a spese dell'acquirente, informandolo immediatamente dell'avvenuto deposito.

Adempimenti e conseguenze

Il venditore ha l'obbligo di dare pronta notizia al compratore dell'avvenuto deposito.

Cosa è cambiato

Il primo comma dell'articolo è stato modificato dall'atto 098G0067 (art. 150, comma 1), dalla Legge 16 giugno 1998, n. 188 (art. 1, comma 1, che ha modificato l'art. 247, comma 1 del D.Lgs. 51/1998) e dal Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (art. 27, comma 2, lettera b).

Domande frequenti

Chi sostiene le spese per il deposito della cosa?Le spese del deposito sono interamente a carico del compratore che non si è presentato a ricevere la merce.
Dove può essere depositata la merce acquistata e non ritirata?La merce può essere depositata in un locale di pubblico deposito oppure in un altro luogo idoneo individuato dal giudice di pace del luogo dove doveva avvenire la consegna.
Cosa deve fare il venditore dopo aver depositato il bene?Il venditore deve comunicare tempestivamente al compratore l'avvenuto deposito del bene.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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