CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. II›§ 1
Art. 1514
AbrogatoDeposito della cosa venduta.
In vigore dal 19 apr 1942 al 20 mar 1998
Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal pretore del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.
Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1514