Art. 1518
Normale determinazione del risarcimento.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1518
Normale determinazione del risarcimento.
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Se un contratto di compravendita avente ad oggetto un bene con prezzo corrente viene risolto per inadempimento di una parte, il risarcimento base è pari alla differenza tra il prezzo pattuito nel contratto e il prezzo corrente di mercato. Tale valore di mercato viene rilevato nel luogo e nel giorno stabiliti per la consegna del bene. Resta comunque salvo il diritto di provare di aver subito un danno maggiore rispetto a tale differenza. Se invece la vendita prevede consegne periodiche nel tempo, il calcolo del danno si effettua considerando i prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per ciascuna singola consegna.
La norma stabilisce un criterio oggettivo e rapido per calcolare il risarcimento del danno quando una vendita di beni aventi un prezzo corrente si scioglie per colpa di una delle parti. In questo modo si quantifica il danno economico standard legato alle fluttuazioni di mercato, lasciando comunque aperta la possibilità di dimostrare perdite superiori.
Si applica al compratore e al venditore di un contratto di vendita avente a oggetto beni con prezzo corrente, qualora il contratto si risolva per l'inadempimento di una delle parti.
Un commerciante acquista una partita di merce con prezzo di mercato stabilendo un costo di 100 euro con consegna prevista il 1° ottobre. Il venditore non consegna la merce e il contratto viene risolto; se il 1° ottobre in quel luogo il prezzo corrente è salito a 130 euro, il risarcimento base dovuto al compratore sarà pari alla differenza di 30 euro, salva la prova di un danno ulteriore.
La parte inadempiente che ha causato la risoluzione del contratto è tenuta a risarcire il danno, quantificato nella differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo corrente (ovvero secondo i prezzi delle singole scadenze per le vendite periodiche), oltre all'eventuale maggior danno provato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.