CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. II§ 1

Art. 1518

Normale determinazione del risarcimento.

In vigore dal 19 apr 1942
Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del terzo comma dell', e il contratto si risolve per l'inadempimento di una delle parti, il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior danno. Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1518

In sintesi

Se un contratto di compravendita avente ad oggetto un bene con prezzo corrente viene risolto per inadempimento di una parte, il risarcimento base è pari alla differenza tra il prezzo pattuito nel contratto e il prezzo corrente di mercato. Tale valore di mercato viene rilevato nel luogo e nel giorno stabiliti per la consegna del bene. Resta comunque salvo il diritto di provare di aver subito un danno maggiore rispetto a tale differenza. Se invece la vendita prevede consegne periodiche nel tempo, il calcolo del danno si effettua considerando i prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per ciascuna singola consegna.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce un criterio oggettivo e rapido per calcolare il risarcimento del danno quando una vendita di beni aventi un prezzo corrente si scioglie per colpa di una delle parti. In questo modo si quantifica il danno economico standard legato alle fluttuazioni di mercato, lasciando comunque aperta la possibilità di dimostrare perdite superiori.

A chi si applica

Si applica al compratore e al venditore di un contratto di vendita avente a oggetto beni con prezzo corrente, qualora il contratto si risolva per l'inadempimento di una delle parti.

Esempio pratico

Un commerciante acquista una partita di merce con prezzo di mercato stabilendo un costo di 100 euro con consegna prevista il 1° ottobre. Il venditore non consegna la merce e il contratto viene risolto; se il 1° ottobre in quel luogo il prezzo corrente è salito a 130 euro, il risarcimento base dovuto al compratore sarà pari alla differenza di 30 euro, salva la prova di un danno ulteriore.

Adempimenti e conseguenze

La parte inadempiente che ha causato la risoluzione del contratto è tenuta a risarcire il danno, quantificato nella differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo corrente (ovvero secondo i prezzi delle singole scadenze per le vendite periodiche), oltre all'eventuale maggior danno provato.

Domande frequenti

Come si calcola il risarcimento standard previsto dall'articolo 1518?Il risarcimento è dato dalla differenza tra il prezzo concordato nel contratto e il prezzo corrente rilevato nel luogo e nel giorno in cui doveva avvenire la consegna.
È possibile richiedere una somma superiore rispetto alla differenza tra prezzo convenuto e prezzo corrente?Sì, la norma fa espressamente salva la possibilità per la parte danneggiata di fornire la prova di aver subito un maggior danno.
Come viene liquidato il danno nelle vendite a esecuzione periodica?Nelle vendite a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si calcola prendendo come riferimento i prezzi correnti nel luogo e nel giorno stabiliti per ogni singola consegna.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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