CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. II›§ 2
Art. 1521
Vendita a prova.
In vigore dal 19 apr 1942
La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata.
La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1521