CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. II§ 2

Art. 1521

Vendita a prova.

In vigore dal 19 apr 1942
La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata. La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1521

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo