CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. II§ 3

Art. 1525

Inadempimento del compratore.

In vigore dal 19 apr 1942
Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1525

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