CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. II›§ 4
Art. 1527
Consegna.
In vigore dal 19 apr 1942
Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1527