CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. II§ 2

Art. 1522

Vendita su campione e su tipo di campione.

In vigore dal 19 apr 1942
Se la vendita è fatta su campione, s'intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzioni del contratto. Qualora, però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualità, si può domandare la risoluzione soltanto se la difformità dal campione sia notevole. In ogni caso l'azione è soggetta alla decadenza alla prescrizione stabilite dall'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1522

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