CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. II›§ 2
Art. 1522
1637 / 3261Vendita su campione e su tipo di campione.
In vigore dal 19 apr 1942
Se la vendita è fatta su campione, s'intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzioni del contratto.
Qualora, però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualità, si può domandare la risoluzione soltanto se la difformità dal campione sia notevole.
In ogni caso l'azione è soggetta alla decadenza alla prescrizione stabilite dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1522