CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. II§ 3

Art. 1524

Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi.

In vigore dal 19 apr 1942
La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle lire trentamila, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purchè il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita. Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1524

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