CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. II›§ 5
Art. 1531
Interessi, dividendi e diritto di voto.
In vigore dal 19 apr 1942
Nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore.
Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1531