CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. II§ 5

Art. 1531

Interessi, dividendi e diritto di voto.

In vigore dal 19 apr 1942
Nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore. Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1531

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo