CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. II§ 5

Art. 1535

Proroga dei contratti a termine.

In vigore dal 19 apr 1942
Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1535

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo