CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. II›§ 5
Art. 1535
Proroga dei contratti a termine.
In vigore dal 19 apr 1942
Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1535