CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. III
Art. 1537
Vendita a misura.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando un determinato immobile è venduto con l'indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell'immobile è inferiore a quella indicata nel contratto.
Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facoltà di recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1537