CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. III
Art. 1539
Recesso dal contratto.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando il compratore esercita il diritto di recesso, il venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del contratto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1539