CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. IV

Art. 1544

Obblighi del venditore.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredità, è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.
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