Art. 1544 · Obblighi del venditore.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. IV

Art. 1544

1659 / 3261

Obblighi del venditore.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredità, è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1544