CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. IV
Art. 1544
1659 / 3261Obblighi del venditore.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredità, è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1544