CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. IV

Art. 1543

Forme.

In vigore dal 19 apr 1942
La vendita di un'eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità. Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredità.
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