CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. III
Art. 1540
Vendita cumulativa di più immobili.
In vigore dal 19 apr 1942
Se due o più immobili sono stati venduti con lo stesso contratto per un solo e medesimo prezzo, con l'indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantità è minore nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; il diritto al supplemento o alla diminuzione del prezzo spetta in conformità delle disposizioni sopra stabilite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1540