CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. III

Art. 1541

Prescrizione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno dalla consegna dell'immobile.
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