CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. IV

Art. 1546

Responsabilità per debiti ereditari.

In vigore dal 19 apr 1942
Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1546

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