CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo II

Art. 1550

Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli.

In vigore dal 19 apr 1942
I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli . Il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1550

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