CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo III
Art. 1553
Evizione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1553