CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IV
Art. 1557
Impossibilità di restituzione.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1557