CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo V
Art. 1559
Nozione.
In vigore dal 19 apr 1942
La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1559