CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo V
Art. 1564
Risoluzione del contratto.
In vigore dal 19 apr 1942
In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1564