CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo V
Art. 1568
Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, nè direttamente nè indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto.
L'avente diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva, risponde dei danni in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1568