Art. 1569
Contratto a tempo indeterminato.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1569
Contratto a tempo indeterminato.
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Quando in un contratto di somministrazione non è indicata una data di scadenza, il rapporto si intende a tempo indeterminato. In questa situazione, sia chi somministra sia chi riceve la prestazione ha il diritto di recedere dal contratto. Per farlo, però, è obbligatorio dare un preavviso all'altra parte. La durata di tale preavviso deve rispettare quanto stabilito nel contratto stesso, gli usi o, in mancanza, un termine congruo rispetto alla natura della fornitura.
La norma mira a evitare che le parti restino vincolate a tempo indefinito a un contratto di somministrazione, garantendo a ciascuna la libertà di sciogliersi dal vincolo tutelando al contempo l'altra parte tramite un congruo preavviso.
Si applica a ciascuna delle parti coinvolte in un contratto di somministrazione in cui non sia stata pattuita una durata prestabilita.
Un'azienda agricola fornisce periodicamente cassette di frutta a un ristorante senza aver fissato un termine finale di scadenza del rapporto. Qualora il ristoratore decida di interrompere la fornitura, può recedere liberamente dando al fornitore il preavviso concordato o un preavviso congruo per permettergli di riorganizzarsi.
Obbligo di dare preavviso per esercitare il recesso, rispettando il termine pattuito, quello stabilito dagli usi o un termine congruo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.