Art. 1565
Sospensione della somministrazione.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1565
Sospensione della somministrazione.
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La norma disciplina cosa accade se chi riceve una somministrazione non rispetta i propri obblighi, ma la mancanza è di lieve entità. In questa specifica situazione, chi fornisce la prestazione non ha il potere di interrompere immediatamente il contratto. Per poter sospendere la fornitura, il somministrante è tenuto a dare prima un congruo preavviso alla controparte.
La norma mira a tutelare la continuità del rapporto contrattuale e la parte che riceve la fornitura, evitando interruzioni improvvise del servizio a fronte di violazioni non gravi.
Si applica al somministrante e alla parte che ha diritto a ricevere la somministrazione nell'ambito di un contratto di somministrazione.
Un cliente ritarda di pochi giorni il pagamento di una fattura di modesta entità per una fornitura periodica di merci. Il fornitore non può bloccare all'istante le consegne previste, ma deve prima inviare una comunicazione dando un adeguato preavviso prima di procedere alla sospensione.
Obbligo a carico del somministrante di dare un congruo preavviso prima di poter sospendere l'esecuzione del contratto a fronte di un inadempimento di lieve entità.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.